Questa Organizzazione Sindacale ha appreso che la Direzione della Casa Circondariale in oggetto ha posto in essere condotte ingiuste nei confronti delle Dipendenti RACITI Angela e MILLO Caterina (quest’ultima componente degli organi statutari della scrivente organizzazione).

Va preliminarmente rilevato che fino ad oggi la Direzione ha sempre applicato nei confronti di tutti i dipendenti la disciplina dell’art. 21 co. 7 quinquies del CCNL 16 febbraio 1999 (come integrato dal CCNL 16 maggio 2001), riconoscendo, in caso di malattia insorta durante l’orario di servizio giustificata da certificato medico avente decorrenza coincidente con la medesima giornata, il diritto a utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità.

Si ritiene corretta questa impostazione in quanto, sebbene il CCNL Funzioni Centrali 20162018 del 12 febbraio 2018 non riporti esplicitamente il testo della previgente disposizione contrattuale, all’art. 96 prevede tuttavia che “per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le previsione del presente CCNL e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel presente comparto delle Funzioni Centrali”.

Dalla lettura testuale dell’art. 96 appare dunque evidente la permanente applicabilità del citato art. 21 co. 7quinquies, stante il rinvio operato dalla disposizione in parola, indicativo della precisa volontà delle parti contrattuali di non mutare

quanto oggetto di precedente contrattazione. Ebbene, tale essendo il quadro contrattuale di riferimento, stupisce e preoccupa constatare come fino al mese di luglio 2018 tale disciplina sia sempre stata applicata per tutti i dipendenti senza sollevare obiezione alcuna, mentre soltanto nel mese di agosto, quando le dipendenti che hanno accusato malori in servizio sono state le iscritte alla UILPA signore RACITI e MILLO, il Capo Area sia stato improvvisamente assalito da dubbi interpretativi in malam partem solo nei loro confronti, e addirittura non abbia neppure fatto figurare l’orario di ingresso ed uscita dall’Istituto nello stampato del Cartellino mensile

(contrariamente a quanto fatto per altri dipendenti).

Preoccupa altresì che di tale improvviso dubbio interpretativo non siano mai state rese edotte le Organizzazioni Sindacali (ed infatti, si ribadisce, il “dubbio” è sorto soltanto nel mese di agosto 2018, e solo in danno delle due citate iscritte), e che oggi non soltanto si tenti di ignorare la chiara portata letterale dell’art. 96 del vigente CCNL, ma addirittura si voglia bypassare la procedura di interpretazione autentica prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 165/2001, che passa dalla necessaria contrattazione sindacale a livello nazionale.

Riservandosi ogni più opportuna azione e tutela, si chiede alla Direzione di volersi attenere al disposto di cui al vigente art. 96 CCNL, diffidando la stessa al contempo dal porre in essere condotte discriminatorie in danno delle dipendenti iscritte a questa Organizzazione Sindacale.