Bozza del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia –
osservazioni preliminari CGIL CISL UIL
In attesa della convocazione preannunciata dal Dr. Piccirillo sui contenuti del Codice di
comportamento e con riserva di ulteriori osservazioni che saranno formulate in occasione del
predetto incontro, all’esito di una ulteriore analisi dell’articolato, segnaliamo come emerga
dall’articolato un chiaro disegno di compromissione delle libertà individuali dei lavoratori.
Innanzitutto segnaliamo l'art. 5 che pone in essere una grave lesione della libertà di
associazione. La libertà di associazione è espressamente prevista e disciplinata all’art. 18 Cost.
Essa rientra tra le c.d. libertà collettive, cioè tra quelle libertà che presuppongono una pluralità di
soggetti, accomunati da un unico fine, il cui esercizio non si esaurisce nella difesa di una sfera di
autonomia individuale, ma è volto alla realizzazione di quelle finalità. La libertà di associazione
costituisce uno degli aspetti fondamentali del pluralismo sociale ed è, a sua volta, una specificazione
di quella tutela generale, riconosciuta all’art. 2 Cost., al singolo ed alle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità. CGIL CISL e UIL ritengono lesiva della libertà costituzionale di associazione la
previsione del comma 2 dell’art. 5 cit. laddove si afferma che il lavoratore della Giustizia debba
comunicare al direttore generale l'adesione ad associazioni i cui "ambiti di interesse, anche se di
ricerca, studio o di filantropia, possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio" eccezion
fatta per i partiti politici, i sindacati, e le organizzazioni deputate all’esercizio o alla tutela delle libertà
fondamentali. Ci si chiede come l'adesione, ad esempio, ad un circolo culturale che promuova
dibattiti anche sullo stato della Giustizia in uno specifico territorio, possa interferire con le attività
d'ufficio.
Gli artt. 6, 8, 12,13 e 18 invece dettare norme specifiche per le variegate realtà della giustizia,
si preoccupano di vanificare importanti conquiste dei lavoratori, frutto di accordi tra le parti e, proprio
per questo, intrisi di quell’alto valore rappresentato dalla democrazia partecipativa. Paradigmatica in
tal senso è la previsione dell’art. 6. Infatti, mentre i contratti collettivi prevedono la possibilità per il
pubblico dipendente di poter fruire del part-time al 50% per esperire altra attività lavorativa, purché
non incompatibile, l’art. 6 al comma 5 lo vieta completamente, contraddicendo anche le norme di
legge che favoriscono l’acquisizione di esperienze professionali in ambito privato da trasfondere
nell’ambito del lavoro pubblico. Paradigmatica è anche il contenuto dell’art. 12 il quale limita la libertà
del dipendente di esprimere opinioni e giudizi, anche a mezzo web e social network, su quanto
oggetto del proprio servizio (comma 3) e la libertà di critica del Ministero della Giustizia da parte dei
dipendenti dirigenti sindacali. Giova sul punto ricordare che la libertà di esprimere le proprie
convinzioni e le proprie idee (art.21 della Costituzione) è una delle libertà più antiche ed è stata
definita dalla giurisprudenza costituzionale come la «pietra angolare dell’ordine democratico», in
quanto «condizione del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto
culturale, politico, sociale». Secondo la stessa Corte costituzionale, essa consisterebbe nella libertà
di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti. La libertà di manifestazione incontra dei limiti in re
ipsa nel buon costume, inteso come rispetto del comune senso del pudore, e negli altri valori tutelati
dalla Costituzione quali l’onore e la reputazione della persona (la tutela di tali valori legittima la
punizione dei reati di ingiuria e di diffamazione, previsti agli artt. 594 ss. c.p.) e la riservatezza della
persona. Singolare poi è l'art. 8 il quale limita "la partecipazione dei dipendenti, nonché di quanti
prestano servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, in qualità di docenti, tutor o relatori,
a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione". Ed invero non si comprende quale interesse
tale norma mira a tutelare specie nella ipotesi in cui la partecipazione in qualità di docenti, tutor o
relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione avvenga a titolo gratuito ovvero
costituisce esercizio di un mandato sindacale o politico.
Pletorica inoltre è la previsione dell’art.13, laddove richiama l’obbligo del rispetto dell’orario di
lavoro (comma 2) e l’obbligo del rispetto delle condizioni di legge nella fruizione dei permessi di
astensione dal lavoro. Tale obbligo infatti è già contemplato dalla normativa vigente.
Singolare è, infine, il contenuto dell’art.18 laddove afferma (comma 5) che l’OIV “assicura il
coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della
performence…”. E’ solo il caso di ricordare che il predetto sistema non è mai stato attuato
nell’organizzazione giudiziaria ossia nel settore ove è concentrato il maggior numero di dipendenti
del Ministero.
Come CGIL CISL e UIL crediamo fermamente che valori come la libertà di espressione e di
partecipazione realizzano la democrazia anche nei luoghi di lavoro. Per tale motivo riteniamo che
alla bozza di codice di comportamento debbano essere apportate significative modifiche atte a
trasformare l’articolato da strumento repressivo delle libertà individuali in volano della efficienza e
trasparenza dell’amministrazione della Giustizia.
Distinti saluti
FP CGIL
Nicoletta Grieco
CISL FP
Eugenio Marra
UIL PA
Domenico Amoroso