DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Area Normativa e contenzioso del lavoro

Oggetto: adeguamento durata pausa mensa.

 

Come noto, l’Accordo Nazionale del 24 aprile 1997 per l’adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi di mensa per il personale del comparto Enti Pubblici Non Economici, in relazione al rinvio contenuto nell’art.48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995,  stabilisce i requisiti per l’attribuzione del buono pasto ai dipendenti.

In particolare, l’art. 1 dell’Accordo, prevede che i predetti requisiti si intendono realizzati “quando il singolo dipendente, sulla base delle disposizioni in materia di orario nonché della flessibilità e dei turni disposti dal dirigente responsabile, sia tenuto ad effettuare, e di fatto effettui, nella singola giornata lavorativa, un orario di lavoro ricomprendente sia l’arco antimeridiano sia quello pomeridiano della stessa giornata, con l’intervallo della pausa mensa. Detta pausa, all’interno della quale il servizio deve essere fruito, di norma non può avere durata inferiore a 30 minuti.”

Al riguardo si fa presente che l’Accordo nazionale sull’orario di lavoro del 24 ottobre 2000 ha disciplinato l’effettuazione della pausa mensa, fissandone la durata minima in 20 minuti e quella massima in 2 ore, sul presupposto che l’espressione “di norma” riferita la durata minima potesse stabilire, in deroga, una diversa durata, pur nel rispetto delle previsioni di rango legislativo.

 

 

Alle predette disposizioni pattizie è stata data applicazione adeguando la procedura Prass all’epoca in uso per la rilevazione presenze, successivamente confluita nell’attuale sistema Sap TM.

La disciplina vigente in materia presso l’Istituto, tuttavia, è stata oggetto di rilievi da parte del Ministero dell’economia e finanze e del Ministero del lavoro, che hanno rappresentato l’assoluta necessità di adeguare la normativa interna alle previsioni contenute nel citato Accordo Nazionale del 24 aprile 1997, senza possibilità di interpretazioni estensive che deroghino ad una durata minima della pausa pranzo di trenta minuti.

Al fine di dare puntuale applicazione alle direttive impartite dai Ministeri vigilanti, pertanto, esperita l’informativa con le OO.SS. a livello nazionale, si procederà ad avviare il confronto a livello locale con le OO.SS. territoriali e le RSU, sulla base delle seguenti specifiche:

  1. attribuzione del buono pasto ai dipendenti che effettuino una prestazione lavorativa minima pari a sei ore giornaliere, alle quali si aggiunge l’intervallo per la mensa di durata corrispondente a 30 minuti.

 

  1. previsione di una pausa minima di 10 minuti, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n.66/2003, per tutti i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa pari a sei ore giornaliere e che intendono rinunciare al buono pasto.

 

Le predette disposizioni entreranno in vigore a conclusione del confronto sindacale ed ultimate le necessarie modifiche alla procedura Sap TM relativamente agli orari di tutte le strutture dell’Istituto.

 

Il presente messaggio deve essere portato a conoscenza di tutto il personale, anche assente dal servizio, con le consuete modalità.

 

Il Direttore generale